TARIFFA - LIQUIDAZIONE PARCELLE - TENTATIVO di CONCILIAZIONE

TARIFFA - LIQUIDAZIONE PARCELLE - TENTATIVO di CONCILIAZIONE

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A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, sono state abrogate CON DECORRENZA 25 GENNAIO 2012 le Tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Il compenso per le prestazioni professionali, pertanto, deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale, secondo le indicazioni contenute nell’articolo 9 del citato Decreto. In particolare, la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

L'inottemperanza di quanto disposto dal Decreto con riferimento alla determinazione del compenso professionale costituisce illecito disciplinare.

N.B. Conseguentemente, il Consiglio dell’Ordine:

- Formula il parere di liquidazione su richiesta dell’iscritto solo per le prestazioni completate entro il 22/08/2012;
- A seguito dell'entrata in vigore del DM 140/2012, il Consiglio dell’Ordine non rilascia pareri di liquidazione e/o di congruità su richiesta dell’iscritto, né sulla base delle Tariffe abrogate, né sulla base del DM 140/2012;
- Il Consiglio dell’Ordine può formulare pareri su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, parere che tuttavia assisterà il giudice unicamente sotto l’aspetto tecnico e della comprensione delle prestazioni rese dall’iscritto e sull’applicazione del DM 140/2012.

Si riepilogano di seguito le casistiche per le quali il Consiglio dell'Ordine è tenuto o meno a formulare parere:

1. Richiesta di parere da parte degli iscritti per l'avvio di un procedimento d'ingiunzione.
Il Consiglio dell'Ordine non è tenuto a formulare pareri in materia di liquidazione di onorari ex art.12 lett.5) D.Lgs. n.139/2005 su richiesta degli iscritti per prestazioni ultimate dopo l'entrata in vigore del DM 140/2012 (23/08/2012) per l'avvio di un procedimento d'ingiunzione (ex Artt.633 e 636 cpc).

2. Richiesta di parere da parte degli iscritti nell'ambito di un procedimento ordinario.
Il Consiglio dell'Ordine non è tenuto a formulare pareri in materia di liquidazione di onorari ex art.12 lett. i) D.Lgs. 139/2005 su richiesta degli iscritti per prestazioni ultimate dopo l'entrata in vigore del DM 140/2012 (23/08/2012) per l'avvio e/o nell'ambito di un giudizio ordinario.

3. Richiesta di parere da parte dell'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un procedimento d'ingiunzione.
Il Consiglio dell'Ordine non è tenuto a formulare pareri in materia di liquidazione di onorari ex art.12 lett.5) D.Lgs. 139/2005 su richiesta dell'Autorità Giudiziaria per prestazioni ultimate dopo l'entrata in vigore del DM 140/2012 (23/08/2012) nell'ambito di un procedimento d'ingiunzione (ex Artt.633 e 636 cpc).

4. Richiesta di parere da parte dell'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un procedimento ordinario.
Su richiesta dell'Autorità Giudiziaria per prestazioni ultimate dopo l'entrata in vigore del DM 140/2012 (23/08/2012) nell'ambito di un giudizio ordinario (anche di opposizione al D.I.) il Consiglio dell'Ordine è tenuto ai sensi dell'art. 2233 C.C. a fornire al Giudice un supporto tecnico nella comprensione della complessità della prestazione resa anche ai fini della corretta applicazione del DM 140/2012.

5. Richiesta di parere per una serie di prestazioni concluse in parte entro ed in parte dopo l'entrata in vigore del DM 140/2012.
Per le prestazioni ultimate entro l'entrata in vigore del DM 140/2012 (23/08/2012) il Consiglio dell'Ordine è tenuto ad emettere il prescritto parere sulla base della arogata tariffa, mentre per le prestazioni ultimate dopo l'entrata in vigore del DM 140/2012 puo' valutare discrezionalmente di:
- formulare un parere anche per dette prestazioni, facendo riferimento al DM 140/2012;
- astenersi dalla formulazione di parere, per le ragioni indicate ai punti sopra.

6. Richiesta di parere da parte degli iscritti in presenza di onorari preconcordati.
Il Consiglio dell'Ordine non è tenuto a formulare pareri in materia di liquidazione di onorari ex art.12 lett. i) D.Lgs.139/2005 su richiesta degli iscritti in presenza di onorari preconcordati.
 

 

dettagli Regolamento

Il Consiglio dell'Odcec di Trani ha deliberato nella seduta consiliare del 29/11/2017 il Regolamento Liquidazione parcelle e ricorso in prevenzioneper il tentativo di conciliazione.

dettagli Applicazione Tariffa Professionale: software on line

Il software per l'applicazione della tariffa professionale, disponibile gratuitamente per l'utilizzo delle nuove disposizioni in materia di onorari, indennità e criteri per il rimborso spese.

dettagli Modulistica

Per la modulistica, clicca qui

dettagli Parere su parcella - parametri

Decreto n. 140 del 20/07/2012 - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte din un organo giurisdizionale dei compensi per le Professioni è applicabile nei casi di difetto di accordo tra le parti in ordine al compenso.

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