La tenuta dell’Albo rappresenta una delle funzioni di autogoverno dell’Ordine professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Ciascun Ordine territoriale cura la tenuta dell’Albo, verificando i requisiti di iscrizione e le cause di incompatibilità, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dalla legge professionale.
Per lo svolgimento di tale funzione il Consiglio dell’Ordine si avvale dell’ausilio di un’apposita Commissione.
L'Albo è suddiviso in due distinte Sezioni, la A “Commercialisti” e la B “Esperti Contabili” cui corrispondono le relative sezioni dei tirocinanti.
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Autocertificazione di dichiarazione di non incompatibilità con la professione.
Lunedì 03 Luglio 2017
Richiesta di passaggio dall'Albo all'Elenco Speciale per sopraggiunta incompatibilità, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 139/2005.
Lunedì 03 Luglio 2017
Ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. p del D.Lgs. 139/05 l'Ordine rilascia il certificato di iscrizione all'Albo ad un costo pari a € 5,00.
A seguito della Legge 12 novembre 2011, n. 183 e del Decreto 8 febbraio 2013, n. 34, è possibile richiedere l’iscrizione della Società tra Professionisti o della Società multidisciplinare tra Professionisti nell’apposita sezione speciale dell’Albo.
PRIMA DI PROCEDERE CON L'ISCRIZIONE DELLA STP ALL'ALBO ASSICURARSI DI ESSERE IN POSSESSO DI:
- Domanda di iscrizione con marca da bollo da € 16,00 (scaricabile in questa sezione);
- Atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;
- Certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
- Certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso questo Ordine (autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000);
- Attestazione del versamento di € 168,00 sul c/c n. 8003 intestato a : Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - Tasse di concessioni governative;
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale rappresentante;
- Informativa sulla privacy (scaricabile in questa sezione).
VERSAMENTI DA EFFETTUARE
- Bonifico bancario su Banca di Andria di credito coop. SCARL - IBAN IT12 T071 0141 3400 0000 0003 702 intestato all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani
- Pagamento tassa di iscrizione € 200,00 (una tantum);
- Pagamento quota annuale di € 310,00 (*) + € 180,00 per ogni socio non iscritto all'Albo dell'ODCEC di Trani.
* L'importo comprende il contributo al CNDCEC.
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Mercoledì 28 Maggio 2014
Da allegare, rigorosamente, alla domanda di iscrizione all'Albo di una STP
La commissione tenuta Albo cura anche la gestione di un apposito Elenco, definito Speciale, costituito da professionisti che esercitano attività certificate incompatibili con la professione del commercialista e dell'esperto contabile, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 139/2005
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l Tirocinio Professionale è requisito propedeutico al sostenimento dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile. La pratica professionale va eseguita presso un Dottore Commercialista o un Esperto Contabile iscritto nell’Albo da almeno 5 anni. Il praticantato può essere svolto anche contestualmente al biennio di studi relativo al conseguimento della laurea specialistica o magistrale, purché il corso di studio sia svolto conformemente agli accordi siglati dal Consiglio dell’Ordine e le Università, nel rispetto delle previsioni contenute nella convenzione quadro siglata dal Consiglio Nazionale e dal MIUR.
Il tirocinio può essere svolto anche in località estere, per un periodo non superiore a 6 mesi, a condizione che dominus Professionista sia abilitato ed iscritto in uno degli Istituti Professionali esteri.
Il Tirocinio Professionale parte dal giorno di deposito della domanda di iscrizione presso la Segreteria dell'Ordine.
Successivamente, la domanda di iscrizione verrà esaminata dell'apposita commissione che valuterà e verificherà la correttezza dei requisiti del praticante e il regolare deposito delle dichiarazioni sostitutive di certificazione della Formazione Professionale Continua del Professionista presso il quale è svolto il periodo formativo.
Il Registro dei tirocinanti è attualmente suddiviso in:
- Sezione A -“Tirocinanti Dottori Commercialisti”
Riservata ai soggetti che hanno conseguito la laurea specialistica. Alla sezione A si accede con il diploma di laurea magistrale della classe lm-56 ovvero della classe lm-77 (D.m. 22 ottobre 2004 n. 270) e con il diploma di laurea specialistica della classe 64S e 84S (D.m. 3 novembre 1999 n. 509). Il compimento del tirocinio costituisce condizione per l’iscrizione alla Sezione A “Commercialisti ” dell’Albo professionale.
- Sezione B - “Tirocinanti Esperti Contabili”
Riservata ai soggetti che hanno conseguito la laurea triennale. Alla Sezione B si accede con il diploma di laurea triennale della classe l-18, ovvero della classe l-33 (D.m. 22 ottobre 2004 n. 270) e con il diploma di laurea triennale della classe 17 e 28 (ex DM 3 novembre 1999. n. 509). Il compimento del tirocinio costituisce condizione per l’iscrizione alla Sezione B “Esperti Contabili” dell’Albo professionale.
A seguito dell'entrata in vigore del DPR 137/2012 il Tirocinio professionale nella Sezione A è consentito solo a coloro che al momento dell'iscrizione al Registro hanno conseguito la laurea Specialistica o Magistrale (64S/84S - LM 56/77).
N.B. Il tirocinante non ha diritto ad essere trasferito dalla Sezione B alla Sezione A del Registro, in quanto la disciplina del tirocinio non consente passaggi di sezione.
Una volta conseguita, poi, la laurea specialistica/magistrale e se vorrà essere ammesso a sostenere l'esame di Stato da Dottore Commercialista, dovrà iscriversi nella Sezione A del Registro per svolgere un ulteriore anno di tirocinio.
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Giovedì 29 Febbraio 2024
Durante il praticantato, ogni semestre è necessario che i tirocinanti trasmettano all'Ordine una relazione attestante lo svolgimento del tirocinio.
Nel mese di gennaio e luglio tale documento deve essere aggiornato digitalmente insieme al proprio dominus e inviato all'Ordine a mezzo PEC.
Al termine del praticantato è necessario inviare alla Segreteria il documento attestate l'ultimo periodo di tirocinio compilato e firmato sia dal Tirocinante che dal Dominus.
Si ricorda, inoltre, che ai fini dell’ammissione all’esame di Stato l’Ordinanza MIUR prevede che “i candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiamo completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami, (per coloro che completeranno il tirocinio il giorno stesso dell’esame saranno esclusi da tale sessione) devono dichiarare nell’istanza medesima che produrranno l’attestato di compimento della pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli esami".
I sopracitati candidati dovranno inoltre informare opportunamente la Segreteria che hanno presentato domanda alle Università per l’esame di stato: il certificato di compiuta pratica può essere rilasciato solo una volta che la delibera di compiuto tirocinio sia stata assunta dal Consiglio dell’Ordine.
Pertanto, ai fini della partecipazione all’esame di Stato, solo a partire dall’assunzione della delibera sarà possibile legittimamente autocertificare di avere validamente compiuto il tirocinio.
Giovedì 11 Luglio 2013
Dal 13 settembre 2012, il Registro dei Revisori Legali è transitato dal Ministero della Giustizia al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Pertanto una nuova modulistica è stata messa a disposizione degli iscritti.
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A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n.1 del 24 gennario 2012, sono state abrogate le Tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
Tuttavia, con l'emanazione del successivo decreto del Ministero della Giustizia n.140/2012 entrato in vigore dal 23 agosto 2012 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia), il Consiglio dell'Ordine può esprimere un parere sulla congruità degli onorari commisurati all'importanza dell'incarico, tenuto conto del risultato economico e dei vantaggi ottenuti dal cliente e, soprattutto, che rientri nella fascia intermedia dei valori minimi e massimi previsti dai paramentri fissati dal DM 140/2012.
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Mercoledì 18 Maggio 2016
Per il rilascio del parere su parcella, occorre compilare in ogni sua parte la domanda sottostante.
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Giovedì 19 Maggio 2016
Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del D. Lgs. 139/2005 "Il Consiglio dell'Ordine ..... cura l'aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta l'anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio Nazionale tali dati".
Richiesta di accesso agli atti amministrativi del Consiglio di Disciplina, ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90
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Per la richiesta del tesserino di riconoscimento si dovrà inoltrare all'indirizzo PEC dell'Ordine ordine@odcectrani.it ,oppure spedire a mezzo posta cartacea all'indirizzo via Giuseppe Amorese n. 4 – 76125 Trani, la seguente documentazione:
ELENCO DOCUMENTAZIONE
- la richiesta del tesserino, in carta semplice, su cui si dovrà incollare la foto formato tessera a colori (se inviato via pec, il documento dovrà essere scannerizzato a colori e selezionata la qualità di scansione a 300 dpi)
- Fotocopia del documento di riconoscimento.
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La richiesta del Sigillo Professionale va inoltrata alla Segreteria dell'Ordine, a mezzo mail o fax, allegando copia del pagamento avvenuto.
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La comunicazione dell'indirizzo PEC all'Ordine Professionale di appartenenza è obbligatoria.
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Martedì 28 Agosto 2018
Autocertificazione per la dichiarazione dei crediti formativi acquisiti a partire dal 01/01/2018
Martedì 28 Agosto 2018
Autocertificazione per la richiesta di esenzione dalla Formazione Professionale Continua per motivi diversi dal non esercizio attività o maternità
Martedì 28 Agosto 2018
Autocertificazione per la richiesta di esenzione dalla Formazione Professionale Continua per maternità o paternità
Martedì 28 Agosto 2018
Autocertificazione per la richiesta di esenzione dalla Formazione Professionale Continua per non esercizio della professione;
Mercoledì 11 Maggio 2016
Autocertificazione per la dichiarazione dei crediti formativi acquisiti negli anni 2016 e 2017
Mercoledì 11 Maggio 2016
Autocertificazione per la richiesta di esenzione dalla Formazione Professionale Continua per:
- non esercizio della professione;
- non possesso di Partita Iva;
- non iscrizione alla Cassa di Previdenza;
- gravidanza;
- malattia.
Mercoledì 11 Maggio 2016
Modello di Autocertificazione dello Stao di Famiglia
Autocertificazione per la dichiarazione dei crediti formativi acquisiti fino al 2015
Autocertificazione per la dichiarazione di esenzione dalla Formazione Professionale Continua per:
- non esercizio della professione;
- non possesso di Partita Iva;
- non iscrizione alla Cassa di Previdenza;
- gravidanza;
- malattia.