Gentili colleghe/i,
con circolare del 4 luglio 2012, il Ministero della Giustizia interviene a fornire chiarimenti circa l’interpretazione dell'articolo 9, comma 6, del Decreto legge del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 relativamente alla durata di 18 mesi del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate e, in particolare, alla sua eventuale applicazione retroattiva rispetto alla data del 24 gennaio 2012.
Il dicastero, mutando il proprio orientamento in un primo momento contrario all’irretroattività delle nuove disposizioni, ha precisato “deve ritenersi che la norma sia applicabile immediatamente, ovvero anche ai casi di tirocinio iniziato in precedenza”.
Ciò in considerazione della volontà del legislatore – si legge nel testo della circolare – “chiaramente improntata ad ampliare fin dall’immediato la possibilità di accesso dei giovani al mondo del lavoro, in armonia con il più generale disegno di liberalizzazioni delle professioni”.
Una diversa interpretazione, d’altronde, determinerebbe situazioni di palese disparità di trattamento nell’accesso alla professione in relazione alla data di inizio del tirocinio in violazione del principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione.
Purtroppo la circolare è intervenuta ad esami di abilitazione già avviati; facciamo tesoro per la prossima sessione autunnale.
Nulla ancora per l’adeguamento del tirocinio per l’isacrizione nel registro dei revisori contabili.
Cordiali saluti
Il Presidente
Antonio Soldani