L'articolo 17 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce l'obbligo, entro dieci giorni dalla nomina, di comunicare al Registro delle Imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata per :
- il curatore (nel fallimento)
- il commissario giudiziale (nel concordato preventivo)
- il commissario liquidatore
- il commissario giudiziale (nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi)
L'obbligo è in vigore dal 1° gennaio 2013, pertanto le domande presentate oltre i 10 giorni dalla nomina comporteranno l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 2194 c.c. e, dunque, il pagamento liberatorio è pari a € 20,00.
Si precisa che la violazione è prevista solo per i soggetti nominati dal 1° gennaio 2013 e, pertanto, la sanzione non si applica ai curatori o ai commissari nominati prima di tale data che comunicano la pec, pur in assenza di obbligo.