In tema di garanzie assicurative, classificazione tariffaria e retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo dovuto per le lavorazioni svolte dai tirocinanti, con la circolare n. 16, l’Inail comunica che sia per i tirocini extracurriculari che per quelli curriculari ed il tirocinio previsto per l’accesso alle professioni ordinistiche, si applica lo stesso regime assicurativo.
Infatti, pur tenuto conto del fatto che il tirocinio professionale per l’ammissione alla professione di commercialista od Esperto Contabile non rientra nell’ambito di applicazione delle “Linee guida in materia di tirocini”, approvate in data 24 gennaio 2013, nell’accordo tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è comunque previsto l’obbligo di garantire la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail di tutte le attività previste nel progetto formativo.
In linea generale l’obbligo assicurativo Inail sussiste laddove il praticante svolga attività riconducibili ai corsi di qualificazione, riqualificazione e addestramento professionale.